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Difensore Civico
 

Avv. Maria Pia GRECO
Corso Umberto I, 54
Tel 0922.913349 / 0922.913249
E-mail:
difensore.civico@comune.casteltermini.ag.it

Giorni di Ricevimento:
Giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16 :00 alle 18:00
Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Mansioni Sancite dall'Art.20 dello Statuto

ARTICOLO n.20 dello STATUTO
(Difensore Civico)

A garanzia dell’esercizio della corretta azione dell’Amministrazione è assicurata la presenza di un difensore civico il quale viene eletto per un periodo di due anni, ed a maggioranza di 2/3, dal Consiglio Comunale.In sede di prima applicazione, la procedura per l’elezione del difensore civico deve essere attivata entro 30 giorni dall’approvazione dello Statuto comunale. La procedura per l’elezione del difensore civico deve essere attivata almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato. In caso di vacanza dell’incarico la procedura deve essere attivata entro 30 giorni dalla stessa. Ildifensore civico è scelto tra gli elettori residenti nel Comune di Casteltermini che, per riconosciuto prestigio morale, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.Il difensore civico ha potere di accesso sugli atti del Comune compresi quelli non definitivi.

Il difensore civico almeno mensilmente relaziona al Sindaco su eventuali disfunzioni, ritardi od omissioni da lui accertate, facendo rilevare le cause di tali disfunzioni ed i rimedi per evitarle ed almeno semestralmente al Consiglio Comunale e tutte le volte che il Consiglio o lo stesso difensore lo riterranno opportuno.

Non possono essere eletti difensori civici:

1) i parlamentari;
2) i consiglieri regionali;
3) i consiglieri della provincia regionale di Agrigento;
4) il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali di Casteltermini e coloro che abbiano ricoperto tale incarico neicinque anniprecedenti allaelezione adifensorecivico perquantoriguarda i consiglieri e dieci per gli assessori ed il Sindaco;
5) i dipendenti comunali e coloro che abbiano ricoperto tale ufficio nei cinque anni precedenti alla elezione a difensore civico;
6) i componentidelCO.RE.CO. e/odellesezionidecentrate o specializzate;
7) coloroche ricoprono incarichi direttivio esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricopertotali incarichiin associazioni, gruppi omovimenti comunque rappresentatiin Consiglio o nell’AmministrazioneComunale.

Il sindaco si attiva, inoltrando richieste e promovendo incontri, affinché gli enti e le istituzioni pubbliche o i gestori di servizi pubblici, presenti nel Comune (es. U.S.L., ENEL, SIP, Amministrazione delle Poste e Telegrafi, altri soggetti anche privati gestori di servizi o di pubblico interesse), autorizzino il difensore civico ad operare anche al loro interno.

Il Difensore Civico ha diritto di chiedere al responsabile del servizio/ufficio, dell’istituzione o dell’azienda o al titolare dell’ufficio/servizio non comunale, documenti, notizie, chiarimenti; il responsabile dei servizi comunali è tenuto a fornire quanto richiesto dal difensore entro gg.15. Il difensore civico può dare al funzionario responsabile suggerimenti in merito all’esame della pratica.

In occasione dell’esame delle pratiche il difensore civico stabilisce, di concerto con il segretario comunale, il termine massimo per la definizione delle stesse.

Il difensore civico rassegna il proprio parere al cittadino e informa gli uffici comunali competenti.

Nel caso che la risposta o l’adozione del provvedimento rientri nelle competenze, proprie o delegate, di un organo elettivo, il difensore civico può chiedere le motivazioni del ritardo all’organo competente.

Il difensore civico cessa dalla carica:

a) alla scadenza del mandato;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) in caso di rinvio a giudizio e/o raggiunto da provvedimenti cautelari;
d) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali.

Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.

Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell’ufficio o del servizio, una comunicazione scritta del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell’Amministrazione Comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al Sindaco l’esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c) può richiedere la promozione dell’azione disciplinare;
d) sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, che hanno l’obbligo di provvedere ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio Comunale.

Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.

L’ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

l difensore civico è corrisposta un’indennità pari a quella prevista per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.


 
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